I cittadini di una delle Parti contraenti, assunti come membri dell’equipaggio di una nave che batte bandiera dell’altra Parte contraente sono assicurati secondo le disposizioni legali di quest’ultima.
7 Introdotto giusto l’art. 5 dell’acc. agg. del 11 maggio 1991, approvato dall’Ass. fed. il 14 marzo 1995 e entrato in vigore il 1° novembre 1995 (RS 0.831.109.654.11).
Staatsangehörige der einen Vertragspartei, die zur Besatzung eines Seeschiffes gehören, das die Flagge der anderen Vertragspartei führt, sind nach der Gesetzgebung dieser Vertragspartei versichert.
7 Eingefügt durch Art. 5 des Zusatzabk. vom 11. Mai 1994, von der BVers genehmigt am 14. März 1995 und in Kraft getreten am 1. Nov. 1995 (SR 0.831.109.654.11).
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