1 Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale, i cittadini di una delle Parti contraenti, nonché i membri delle loro famiglie ed i superstiti, che derivano i loro diritti da detti cittadini, sono sottoposti agli obblighi ed ammessi al beneficio della legislazione dell’altra Parte, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini di questa Parte o per i membri delle loro famiglie e i superstiti che derivano i loro diritti da detti cittadini.
2 Il principio dell’uguaglianza di trattamento esposto al paragrafo 1 non è applicabile per quanto riguarda le disposizioni legali svizzere relative:
4 Tenore giusto l’art. 2 dell’acc. agg. del 11 maggio 1991, approvato dall’Ass. fed. il 14 marzo 1995 e entrato in vigore il 1° novembre 1995 (RS 0.831.109.654.11).
1 Unter Vorbehalt der Bestimmungen dieses Abkommens und seines Schlussprotokolls sind die Staatsangehörigen der einen Vertragspartei sowie deren Familienangehörige und Hinterlassene, soweit diese ihre Rechte von den genannten Staats-angehörigen ableiten, in ihren Rechten und Pflichten aus der Gesetzgebung der anderen Vertragspartei den Staatsangehörigen dieser Vertragspartei oder deren Familienangehörigen und Hinterlassenen, soweit diese ihre Rechte von den genannten Staatsangehörigen ableiten, gleichgestellt.
2 Der in Absatz 1 angeführte Grundsatz der Gleichbehandlung gilt nicht für die schweizerischen Rechtsvorschriften:
4 Fassung gemäss Art. 2 des Zusatzabk. vom 11. Mai 1991, von der BVers genehmigt am 14. März 1995 und in Kraft getreten am 1. Nov. 1995 (SR 0.831.109.654.11).
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