1 3La presente Convenzione si applica:
A. In Svizzera:
B. In Portogallo alle legislazioni relative:
2 La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo.
Essa si applica ugualmente:
3 Tenore giusto l’art.1 dell’acc. agg. del 11 maggio 1991, approvato dall’Ass. fed. il 14 marzo 1995 e entrato in vigore il 1° novembre 1995 (RS 0.831.109.654.11).
1 Dieses Abkommen gilt
A. in der Schweiz
B. in Portugal für die Gesetzgebungen:
2 Dieses Abkommen gilt auch für alle Gesetze und Verordnungen, welche die in Absatz 1 angeführten Gesetzgebungen kodifizieren, ändern oder ergänzen.
Ausserdem gilt es
3 Fassung gemäss Art. 1 des Zusatzabk. vom 11. Mai 1991, von der BVers genehmigt am 14. März 1995 und in Kraft getreten am 1. Nov. 1995 (SR 0.831.109.654.11).
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