In quanto la presente convenzione non disponga altrimenti, i cittadini svizzeri e lussemburghesi godono della parità di trattamento riguardo ai diritti e agli obblighi derivanti dalle assicurazioni sociali indicate nell’articolo 1.
Die schweizerischen und luxemburgischen Staatsangehörigen sind in den Rechten und Pflichten aus den in Artikel 1 genannten Zweigen der Sozialversicherung einander gleichgestellt, soweit in diesem Abkommen nichts Abweichendes bestimmt ist.
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