(1) I cittadini di uno degli Stati contraenti impiegati, sul territorio dell’altro Stato, al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno
Stato terzo e che non sono assicurati né secondo la legislazione di questo Stato terzo né in virtù della legislazione del loro Stato di origine sono assicurati secondo la legislazione dello Stato sul cui territorio sono occupati.
(2) Riguardo all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il paragrafo (1) è applicabile per analogia ai coniugi e ai figli delle persone menzionate al paragrafo (1) che dimorano con queste ultime nello Stato in cui svolgono la loro attività, a condizione che non siano già assicurati secondo il diritto del loro Stato.
23 Introdotto dall’art. 1 n. 7 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
(1) Staatsangehörige des einen Vertragsstaates, die im Gebiet des anderen Vertragsstaates im Dienste einer diplomatischen Mission oder eines konsularischen Postens eines Drittstaates beschäftigt werden und weder nach der Gesetzgebung dieses Drittstaates noch nach der Gesetzgebung ihres Heimatstaates versichert sind, werden nach der Gesetzgebung des Vertragsstaates, in dessen Gebiet sie beschäftigt sind, versichert.
(2) Absatz 1 gilt in bezug auf die Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung entsprechend für die Ehegatten und die Kinder der im Absatz 1 erwähnten Personen, die sich mit ihnen in deren Beschäftigungsland aufhalten, soweit sie nicht bereits nach dessen innerstaatlichem Recht versichert sind.
23 Eingefügt durch Art. 1 des Ersten Zusatzabk. vom 9. Febr. 1996, von der BVers genehmigt am 18. Sept. 1996 und in Kraft seit 1. Nov. 1996 (SR 0.831.109.514.11).
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