(1) Quando una persona che può pretendere prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell’altro Stato ha diritto di esigere da un terzo il risarcimento di questo danno, in virtù della legislazione di quest’ultimo Stato, l’istituto debitore delle prestazioni del primo Stato contraente è surrogato nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alla legislazione che gli è applicabile; l’altro Stato contraente riconosce questa surrogazione.
(2) Quando, in applicazione del paragrafo (1), gli istituti dei due Stati contraenti hanno il diritto di esigere il risarcimento di un danno, a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento, essi sono creditori solidali e son tenuti a procedere fra loro alla ripartizione degli importi recuperati, proporzionalmente alle prestazioni dovute da ciascuno di loro.
(1) Hat der Träger eines Vertragsstaates Geldleistungen zu Unrecht gewährt, so kann der zu Unrecht gezahlte Betrag von einer entsprechenden Leistung, auf die nach der Gesetzgebung des anderen Vertragsstaates Anspruch besteht, zugunsten dieses Trägers einbehalten werden.
(2) Hat eine Person nach der Gesetzgebung eines Vertragsstaates Anspruch auf eine Geldleistung für einen Zeitraum, für den ihr oder ihren Familienangehörigen von einem Fürsorgeträger des anderen Vertragsstaates Vorschüsse auf diese Geldleistung oder Unterstützungsleistungen gewährt worden sind, so sind Nachzahlungen dieser Geldleistung auf Ersuchen und zugunsten des ersatzberechtigten Fürsorgeträgers einzubehalten, als sei dieser ein Fürsorgeträger mit Sitz im Gebiet des ersten Vertragsstaates.
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