(1) Se un istituto di uno Stato contraente ha assegnato prestazioni in contanti non dovute, l’importo indebito può essere trattenuto a favore di detto istituto su una prestazione corrispondente per la quale esiste un diritto secondo la legislazione dell’altro Stato contraente.
(2) Se una persona ha diritto, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, a una prestazione in contanti per un periodo nel corso del quale un istituto assistenziale dell’altro Stato ha accordato a lei o ai membri della sua famiglia anticipi su questa prestazione o prestazioni di assistenza, i versamenti successivi di tale prestazione in contanti, su richiesta dell’istituto assistenziale che ha diritto alla restituzione, devono essere trattenuti a suo favore come se si trattasse di un’istituto di assistenza avente sede sul territorio del primo Stato.
(1) Die Träger, Behörden und Gerichte eines Vertragsstaates dürfen Eingaben und sonstige Schriftstücke nicht aus Gründen der Sprache zurückweisen, wenn sie in einer Amtssprache des anderen Vertragsstaates abgefasst sind.
(2) Bei der Anwendung dieses Abkommens können die Träger, Behörden und Gerichte der Vertragsstaaten miteinander und mit den beteiligten Personen oder deren Vertretern unmittelbar oder über die Verbindungsstellen in ihren Amtssprachen verkehren.
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