Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad un’autorità amministrativa, a un tribunale o ad un istituto di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono ricevibili se inoltrati entro lo stesso termine ad un’autorità, a un tribunale o ad un istituto corrispondente dell’altro Stato.
37 Aufgehoben durch Art. 1 des Ersten Zusatzabk. vom 9. Febr. 1996, von der BVers genehmigt am 18. Sept. 1996 (SR 0.831.109.514.11).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.