Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.514.1 Abkommen vom 8. März 1989 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über Soziale Sicherheit (mit Schlussprotokoll)

0.831.109.514.1 Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 29

37 Aufgehoben durch Art. 1 des Ersten Zusatzabk. vom 9. Febr. 1996, von der BVers genehmigt am 18. Sept. 1996 (SR 0.831.109.514.11).

Art. 30

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad un’autorità amministrativa, a un tribunale o ad un istituto di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono ricevibili se inoltrati entro lo stesso termine ad un’autorità, a un tribunale o ad un istituto corrispondente dell’altro Stato.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.