Fatti salvi gli articoli 7–9, l’obbligo assicurativo delle persone esercitanti un’attività lucrativa ai sensi dell’articolo 3 lettere a e b è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano l’attività lucrativa.
Unter Vorbehalt der Artikel 7–9 richtet sich die Versicherungspflicht der in Artikel 3 Buchstaben a und b genannten Personen nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen Gebiet diese Personen eine Erwerbstätigkeit ausüben.
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