1. Fatto salvo il capoverso 2, le persone di cui all’articolo 3 lettere a e b, che possono pretendere prestazioni in contanti in virtù delle norme giuridiche enumerate all’articolo 2 capoverso 1, ricevono tali prestazioni fintanto che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti.
2. Le rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità per gli assicurati il cui grado di invalidità sia inferiore alla metà nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera.
3. Le prestazioni in contanti di uno degli Stati contraenti ai sensi delle norme giuridiche enumerate all’articolo 2 capoverso 1 sono erogate ai cittadini dell’altro Stato residenti in uno Stato terzo nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti che risiedono in questo Stato terzo.
1. Unter Vorbehalt von Absatz 2 erhalten die in Artikel 3 Buchstaben a und b genannten Personen, welche Geldleistungen nach den in Artikel 2 Absatz 1 aufgeführten Rechtsvorschriften beanspruchen können, diese Leistungen, solange sie im Gebiet eines Vertragsstaates wohnen.
2. Ordentliche Renten der schweizerischen Invalidenversicherung für Versicherte, die weniger als zur Hälfte invalid sind, sowie die ausserordentlichen Renten und die Hilflosenentschädigungen der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung werden nur bei Wohnsitz in der Schweiz gewährt.
3. Geldleistungen nach den in Artikel 2 Absatz 1 aufgeführten Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates werden an die in einem Drittstaat wohnenden Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates sowie an deren Familienangehörige und Hinterlassene unter denselben Voraussetzungen und im gleichen Umfang gewährt wie den eigenen Staatsangehörigen beziehungsweise deren Familienangehörigen und Hinterlassenen, die in diesem Drittstaat wohnen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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