0.831.109.245.1 Convenzione di sicurezza sociale del 20 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile
0.831.109.245.1 Abkommen vom 20. Juni 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Chile über Soziale Sicherheit
Art. 3
La presente Convenzione si applica
- a)
- ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti;
- b)
- ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, se risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve le norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati;
- c)
- riguardo all’articolo 7 capoversi 1–3 e all’articolo 10, anche ad altre persone non menzionate nelle lettere a e b.
Art. 3
Dieses Abkommen gilt
- a)
- für die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten sowie für ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen;
- b)
- bei Wohnort im Gebiet eines der Vertragsstaaten für Flüchtlinge und Staatenlose sowie für ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen; günstigere innerstaatliche Rechtsvorschriften bleiben vorbehalten;
- c)
- in Bezug auf Artikel 7 Absätze 1–3 sowie Artikel 10 auch für andere als in den Buchstaben a und b genannte Personen.
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