0.831.109.245.1 Convenzione di sicurezza sociale del 20 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile

0.831.109.245.1 Abkommen vom 20. Juni 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Chile über Soziale Sicherheit

Art. 26

1.  I contributi versati dai cittadini cileni e dai loro datori di lavoro all’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti sono rimborsati – su richiesta – conformemente alle norme giuridiche svizzere ai cittadini summenzionati o ai loro superstiti che non possiedono la nazionalità svizzera se essi sono domiciliati all’estero e i cittadini cileni in questione:

a)
hanno lasciato definitivamente la Svizzera prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione oppure
b)
all’entrata in vigore della presente Convenzione erano soggetti all’obbligo di versare contributi all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e hanno lasciato definitivamente la Svizzera al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

2.  Una volta avvenuto il rimborso dei contributi, non si possono più far valere diritti nei confronti dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sulla base dei periodi d’assicurazione precedenti.

Art. 27

1.  Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten auf Ende eines Kalenderjahres schriftlich kündigen. In diesem Falle endet die Gültigkeitsdauer am letzten Tage des Kalenderjahres.

2.  Tritt das Abkommen infolge Kündigung ausser Kraft, so gelten seine Bestimmungen für die bis dahin erworbenen Leistungsansprüche weiter. Einschränkende Rechtsvorschriften über den Ausschluss eines Anspruchs oder das Ruhen oder den Entzug von Leistungen wegen Aufenthalts im Ausland bleiben für diese Ansprüche unberücksichtigt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.