1. Le domande, le dichiarazioni, i ricorsi e altri documenti che, in applicazione delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, devono essere prodotti entro un determinato termine dinanzi a un tribunale, a un’autorità o a un’istituzione competente sono considerati ricevibili se sono prodotti entro lo stesso termine dinanzi a un tribunale, a un’autorità o a un’istituzione corrispondenti dell’altro Stato contraente.
2. Ogni richiesta di prestazioni presentata conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti è equiparata a una richiesta di prestazioni corrispondente secondo le norme giuridiche dell’altro Stato contraente. Tale regola non si applica se il richiedente rimanda l’inizio del versamento della rendita di vecchiaia conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti.
3. I tribunali, le autorità e le istituzioni di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare richieste e altri documenti perché redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato contraente.
1. Die Gerichte, Behörden und Träger der beiden Vertragsstaaten leisten einander bei der Durchführung dieses Abkommens Hilfe, als handelte es sich um die Anwendung ihrer eigenen Gesetzgebung. Die Hilfe ist mit Ausnahme von Barauslagen kostenlos.
2. Bei der Durchführung dieses Abkommens verkehren die Gerichte, Behörden, Träger und Verbindungsstellen der Vertragsstaaten miteinander und mit den beteiligten Personen oder deren Vertretern unmittelbar in ihren Amtssprachen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.