0.831.109.232.1 Convenzione di sicurezza sociale del 24 febbraio 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Canada (con Protocollo finale)

0.831.109.232.1 Abkommen vom 24. Februar 1994 über Soziale Sicherheit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Kanada (mit Schlussprotokoll)

Art. 30

1 La presente Convenzione resta in vigore ed esplica i suoi effetti fino alla fine dell’anno civile seguente quello nel corso del quale è denunciata da uno dei due Stati per mezzo di una comunicazione scritta indirizzata all’altro.

2 In caso di denuncia della presente Convenzione, tutti i diritti acquisiti o tutti i pagamenti di prestazioni in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti; accordi tra i due Stati disciplinano la sorte dei diritti in corso d’acquisizione.

Art. 30

1 Dieses Abkommen bleibt bis zum Ende des Kalenderjahres nach dem Jahr, in dem es von einem der Staaten gegenüber dem anderen schriftlich gekündigt wird, in Kraft.

2 Wird dieses Abkommen gekündigt, so bleiben die aufgrund seiner Bestimmungen erworbenen Rechte oder Leistungszahlungen erhalten; Vereinbarungen zwischen den Staaten werden die Anwartschaften regeln.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.