1 La presente Convenzione resta in vigore ed esplica i suoi effetti fino alla fine dell’anno civile seguente quello nel corso del quale è denunciata da uno dei due Stati per mezzo di una comunicazione scritta indirizzata all’altro.
2 In caso di denuncia della presente Convenzione, tutti i diritti acquisiti o tutti i pagamenti di prestazioni in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti; accordi tra i due Stati disciplinano la sorte dei diritti in corso d’acquisizione.
1 Dieses Abkommen bleibt bis zum Ende des Kalenderjahres nach dem Jahr, in dem es von einem der Staaten gegenüber dem anderen schriftlich gekündigt wird, in Kraft.
2 Wird dieses Abkommen gekündigt, so bleiben die aufgrund seiner Bestimmungen erworbenen Rechte oder Leistungszahlungen erhalten; Vereinbarungen zwischen den Staaten werden die Anwartschaften regeln.
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