Il Governo di ciascuno dei due Stati notifica all’altro, per scritto, il compimento delle procedure legali e costituzionali richieste, per quanto lo concerna, per l’entrata in vigore della presente Convenzione; quest’ultima ha effetto il primo giorno del quarto mese che segue la data di ricevimento dell’ultima di queste notifiche.
Die Regierung beider Staaten notifizieren einander schriftlich den Abschluss des durch Gesetzgebung und Verfassung für das Inkrafttreten dieses Abkommens vorgeschriebenen Verfahrens; das Abkommen tritt am ersten Tag des vierten auf den Empfang der letzten Notifikation folgenden Monats in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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