1 La presente Convenzione si applica parimenti agli eventi che si sono realizzati anteriormente alla sua entrata in vigore.
2 La presente Convenzione non fonda alcun diritto al pagamento di una prestazione per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore o al versamento di un’indennità forfettaria di decesso se la persona muore prima che essa entri in vigore.
3 Qualsiasi periodo d’assicurazione, nonché qualsiasi periodo di dimora compiuto sotto la legislazione di uno dei due Stati prima della data d’entrata in vigore della presente Convenzione è preso in considerazione per la determinazione del diritto a una prestazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
4 La presente Convenzione non si applica ai diritti che sono stati liquidati con un versamento forfettario o con il rimborso dei contributi.
5 Le decisioni soppravvenute prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non ledono i diritti che derivano dalla sua applicazione.
6 L’entrata in vigore della presente Convenzione non può avere per effetto di ridurre l’ammontare delle prestazioni in contanti riscosse dagli interessati.
1 Dieses Abkommen gilt auch für die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Versicherungsfälle.
2 Dieses Abkommen begründet keinen Anspruch auf Zahlung von Leistungen für Zeiten vor seinem Inkrafttreten oder von Todesfallentschädigungen, wenn die in Frage stehende Person vor Inkrafttreten des Abkommens gestorben ist.
3 Für die Feststellung eines Leistungsanspruches nach diesem Abkommen werden alle Versicherungs- und Wohnzeiten berücksichtigt, die nach der Gesetzgebung eines der Staaten vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.
4 Dieses Abkommen gilt nicht für Ansprüche, die durch Abfindung oder Beitragsrückvergütung abgegolten worden sind.
5 Vor Inkrafttreten dieses Abkommens getroffene Entscheide beeinträchtigen keine Rechte, die durch seine Anwendung entstehen.
6 Bereits gewährte Geldleistungen werden durch das Inkrafttreten dieses Abkommens nicht gekürzt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.