1 Dieses Abkommen gilt auch für die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Versicherungsfälle.
2 Dieses Abkommen begründet keinen Anspruch auf Zahlung von Leistungen für Zeiten vor seinem Inkrafttreten oder von Todesfallentschädigungen, wenn die in Frage stehende Person vor Inkrafttreten des Abkommens gestorben ist.
3 Für die Feststellung eines Leistungsanspruches nach diesem Abkommen werden alle Versicherungs- und Wohnzeiten berücksichtigt, die nach der Gesetzgebung eines der Staaten vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.
4 Dieses Abkommen gilt nicht für Ansprüche, die durch Abfindung oder Beitragsrückvergütung abgegolten worden sind.
5 Vor Inkrafttreten dieses Abkommens getroffene Entscheide beeinträchtigen keine Rechte, die durch seine Anwendung entstehen.
6 Bereits gewährte Geldleistungen werden durch das Inkrafttreten dieses Abkommens nicht gekürzt.
1 La presente Convenzione si applica parimenti agli eventi che si sono realizzati anteriormente alla sua entrata in vigore.
2 La presente Convenzione non fonda alcun diritto al pagamento di una prestazione per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore o al versamento di un’indennità forfettaria di decesso se la persona muore prima che essa entri in vigore.
3 Qualsiasi periodo d’assicurazione, nonché qualsiasi periodo di dimora compiuto sotto la legislazione di uno dei due Stati prima della data d’entrata in vigore della presente Convenzione è preso in considerazione per la determinazione del diritto a una prestazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
4 La presente Convenzione non si applica ai diritti che sono stati liquidati con un versamento forfettario o con il rimborso dei contributi.
5 Le decisioni soppravvenute prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non ledono i diritti che derivano dalla sua applicazione.
6 L’entrata in vigore della presente Convenzione non può avere per effetto di ridurre l’ammontare delle prestazioni in contanti riscosse dagli interessati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.