(1) La presente Convenzione si riferisce:
(2) Fatto salvo il capoverso 3, la presente Convenzione si applica parimenti a tutte le leggi e ordinanze che codificano, modificano o completano le norme giuridiche di cui al capoverso 1.
(3) La presente Convenzione si applica a leggi e ordinanze che estendono i sistemi assicurativi esistenti a nuove categorie di persone solo se entrambi gli Stati contraenti danno il loro accordo.
(1) Das vorliegende Abkommen bezieht sich:
(2) Unter Vorbehalt von Absatz 3 bezieht sich dieses Abkommen auch auf alle Gesetze und Verordnungen, welche die in Absatz 1 aufgeführten Rechtsvorschriften kodifizieren, ändern oder ergänzen.
(3) Dieses Abkommen bezieht sich auf Gesetze und Verordnungen, welche die bestehenden Systeme auf zusätzliche Personenkategorien ausdehnen nur, wenn beide Vertragsstaaten damit einverstanden sind.
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