Le prestazioni in contanti cui ha diritto una persona, giusta le disposizioni legali di una Parte, vanno parimente pagate ad istituti d’assistenza sociale dell’altra Parte, nella misura consentita dagli ordinamenti vigenti alla sede dell’istituto assicurativo.
Die Geldleistungen, die einer Person nach den Rechtsvorschriften der einen Vertragspartei zustehen, werden nach Massgabe der am Sitz des Versicherungsträgers geltenden Regelungen auch an Fürsorgeträger der anderen Vertragspartei gezahlt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.