(1) A una persona che riscuote o ha domandato una rendita alle assicurazioni per le pensioni di entrambe le Parti contraenti vengono applicate le disposizioni legali sull’assicurazione contro le malattie della Parte sul cui territorio questa persona dimora abitualmente.
(2) Se una persona di cui nel capoverso 1 trasferisce la dimora abituale dal territorio di una Parte sul territorio dell’altra, si applicano, fino alla data del trasferimento, le disposizioni legali sull’assicurazione malattia della prima Parte.
(3) Per quanto concerne l’obbligo di assicurazione previsto dalle disposizioni legali sull’assicurazione contro le malattie, l’articolo 4a capoverso 1 si applica per analogia alla persona che riscuote o ha domandato una rendita dell’assicurazione per le pensioni di soltanto una delle Parti.
(1) Auf eine Person, die aus den Rentenversicherungen beider Vertragsparteien Rente bezieht oder beantragt hat, werden die Rechtsvorschriften über die Krankenversicherung der Vertragspartei angewandt, in deren Gebiet die Person sich gewöhnlich aufhält.
(2) Verlegt eine in Absatz 1 genannte Person den gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Gebiet der einen Vertragspartei in das Gebiet der anderen, so werden die Rechtsvorschriften über die Krankenversicherung der ersten Vertragspartei bis zur Verlegung angewandt.
(3) Auf eine Person, die nur aus der Rentenversicherung einer Vertragspartei eine Rente bezieht oder beantragt hat, wird Artikel 4a Absatz 1 in bezug auf die Versicherungspflicht nach den Rechtsvorschriften über die Krankenversicherung entsprechend angewandt.
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