In caso d’applicazione dell’articolo 4a capoverso 1, le prestazioni in contanti sono versate dall’istituto d’assicurazione designato nell’articolo 10c capoverso 1, su domanda dell’istituto d’assicurazione competente.
Geldleistungen werden bei Anwendung des Artikels 4a Absatz 1 von dem in Artikel 10c Absatz 1 genannten Träger auf Ersuchen des zuständigen Trägers ausgezahlt.
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