Geldleistungen werden bei Anwendung des Artikels 4a Absatz 1 von dem in Artikel 10c Absatz 1 genannten Träger auf Ersuchen des zuständigen Trägers ausgezahlt.
In caso d’applicazione dell’articolo 4a capoverso 1, le prestazioni in contanti sono versate dall’istituto d’assicurazione designato nell’articolo 10c capoverso 1, su domanda dell’istituto d’assicurazione competente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.