Le prestazioni di cui all’articolo 42 devono essere garantite almeno ad una persona assistita che abbia compiuto, nel corso di un periodo prescritto, uno «stage» che può consistere sia in un mese di contributi o di impiego, sia in sei mesi di residenza.
Die Leistungen nach Artikel 42 sind einer geschützten Person mindestens dann zu gewährleisten, wenn sie innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit eine Wartezeit von einem Monat der Beitragsentrichtung oder Beschäftigung oder von sechs Wohnmonaten erfüllt hat.
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