0.823.111 Convenzione n. 88 del 9 luglio 1948 concernente l'organizzazione del servizio di collocamento

0.823.111 Übereinkommen Nr. 88 vom 9. Juli 1948 über die Organisation der Arbeitsmarktverwaltung

Art. 16

1.  La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.

2.  Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che siano state registrate dal Direttore generale le ratificazioni di due Membri.

3.  In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Art. 16

1.  Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.

2.  Es tritt in Kraft zwölf Monate, nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den Generaldirektor eingetragen worden sind.

3.  In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.

 

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