0.823.111 Convenzione n. 88 del 9 luglio 1948 concernente l'organizzazione del servizio di collocamento

0.823.111 Übereinkommen Nr. 88 vom 9. Juli 1948 über die Organisation der Arbeitsmarktverwaltung

Art. 15

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno notificate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, il quale provvede alla loro registrazione.

Art. 15

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.

 

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