0.822.725.22 Accordo europeo del 1° luglio 1970 modificato relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) (con allegato)

0.822.725.22 Europäisches Übereinkommen vom 1. Juli 1970 über die Arbeit des im internationalen Strassenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) (mit Anhang)

Art. 15

1. Qualsiasi parte contraente potrà denunciare il presente accordo con notifica indirizzata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

Art. 15

1.  Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation kündigen.

2.  Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.

 

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