0.822.721.9 Convenzione n. 119 del 25 giugno 1963 concernente la sicurezza delle macchine

0.822.721.9 Übereinkommen Nr. 119 vom 25. Juni 1963 über den Maschinenschutz

Art. 11

1.  I lavoratori non devono usare una macchina senza che siano messi in funzione i dispositivi di sicurezza di cui essa è dotata. Non potrà essere richiesto a nessun lavoratore di utilizzare una macchina senza che il dispositivo di sicurezza di cui essa è dotata sia in funzione.

2.  I lavoratori non devono rendere inoperanti i dispositivi di sicurezza di cui à dotata la macchina che utilizzano. I dispositivi di sicurezza di cui è dotata una macchina destinata a essere impiegata da un lavoratore non devono essere resi inoperanti.

Art. 11

1.  Kein Arbeitnehmer darf eine Maschine verwenden, deren Schutzvorrichtungen nicht ordnungsgemäss angebracht sind; auch darf von keinem Arbeitnehmer verlangt werden, eine Maschine zu verwenden, deren Schutzvorrichtungen nicht ordnungsgemäss angebracht sind.

2.  Kein Arbeitnehmer darf die Schutzvorrichtungen der von ihm verwendeten Maschine unwirksam machen; auch dürfen solche Schutzvorrichtungen an einer Maschine, die ein Arbeitnehmer verwenden soll, nicht unwirksam gemacht werden.

 

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