Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.82 Arbeit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.82 Lavoro

0.822.721.9 Übereinkommen Nr. 119 vom 25. Juni 1963 über den Maschinenschutz

0.822.721.9 Convenzione n. 119 del 25 giugno 1963 concernente la sicurezza delle macchine

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 11

1.  Kein Arbeitnehmer darf eine Maschine verwenden, deren Schutzvorrichtungen nicht ordnungsgemäss angebracht sind; auch darf von keinem Arbeitnehmer verlangt werden, eine Maschine zu verwenden, deren Schutzvorrichtungen nicht ordnungsgemäss angebracht sind.

2.  Kein Arbeitnehmer darf die Schutzvorrichtungen der von ihm verwendeten Maschine unwirksam machen; auch dürfen solche Schutzvorrichtungen an einer Maschine, die ein Arbeitnehmer verwenden soll, nicht unwirksam gemacht werden.

Art. 11

1.  I lavoratori non devono usare una macchina senza che siano messi in funzione i dispositivi di sicurezza di cui essa è dotata. Non potrà essere richiesto a nessun lavoratore di utilizzare una macchina senza che il dispositivo di sicurezza di cui essa è dotata sia in funzione.

2.  I lavoratori non devono rendere inoperanti i dispositivi di sicurezza di cui à dotata la macchina che utilizzano. I dispositivi di sicurezza di cui è dotata una macchina destinata a essere impiegata da un lavoratore non devono essere resi inoperanti.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.