0.818.61 Convenzione internazionale del 10 febbraio 1937 concernente il trasporto dei cadaveri

0.818.61 Internationales Abkommen vom 10. Februar 1937 über Leichenbeförderung

Art. 4

Fra i territori di ciascuno degli Stati contraenti il trasporto dei cadaveri di persone morte in seguito alla peste, al colera, al vaiolo o al tifo esantematico non è autorizzato prima che sia trascorso un anno dal decesso.

Art. 4

Die Beförderung der Leichen solcher Personen, die an Pest, Cholera, Pocken oder Flecktyphus verstorben sind, zwischen den Gebieten eines der Vertragsstaaten ist frühestens ein Jahr nach dem Todesfall erlaubt.

 

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