0.818.61 Convenzione internazionale del 10 febbraio 1937 concernente il trasporto dei cadaveri

0.818.61 Internationales Abkommen vom 10. Februar 1937 über Leichenbeförderung

Art. 3

Il cadavere sarà collocato in una cassa metallica il cui fondo sarà stato ricoperto d’uno strato di circa 5 centimetri di una materia assorbente (torba, segatura di legno, carbone di legna polverizzato, ecc.) alla quale sarà aggiunta una sostanza antisettica. Se la morte è dovuta a malattia contagiosa, il cadavere stesso sarà avvolto in un lenzuolo imbevuto d’una soluzione antisettica.

La cassa metallica sarà in seguito ermeticamente chiusa (saldata) e messa, a sua volta, in un feretro di legno nel quale dovrà rimanere immobile. Questo avrà uno spessore di almeno 3 centimetri, le sue commessure saranno ben impermeabili e la sua chiusura dovrà essere assicurata da viti distanti al massimo 20 centimetri l’una dall’altra; essa sarà rafforzata per mezzo di lamine metalliche.

Art. 3

Die Leiche wird in einen Metallsarg gelegt, dessen Boden mit einer ungefähr 5 Zentimeter dicken Schicht aus einem säureverzehrenden Stoff (Torf, Sägemehl, Holzkohlenstaub usw.) unter Zusatz eines antiseptischen Mittels belegt sein muss. Ist der Tod auf eine ansteckende Krankheit zurückzuführen, so muss die Leiche selbst in ein mit einer antiseptischen Lösung durchtränktes Leichentuch eingewickelt werden.

Der Metallsarg wird hernach luftdicht verschlossen (gelötet) und in einem Holzsarg derart befestigt, dass er sich darin nicht bewegen kann. Der Holzsarg muss mindestens 3 Zentimeter dick, seine Fugen müssen wasserdicht und durch höchstens 20 Zentimeter voneinander entfernte Schrauben verschlossen sein; er ist durch Metallbänder zu sichern.

 

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