0.818.102 Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969

0.818.102 Internationales Sanitätsreglement vom 25. Juli 1969

Art. 73

Gli Stati non possono vietare agli aeromobili di atterrare sui loro aeroporti sanitari, se sono applicate le misure previste nel paragrafo 2 dell’articolo 67. In una zona ove è presente il vettore della febbre gialla, lo Stato può tuttavia designare uno o più aeroporti determinati come i soli in cui possono atterrare gli aeromobili provenienti da una zona infetta.

Art. 73

Die Staaten dürfen den Luftfahrzeugen die Landung in ihren Sanitätsflughäfen nicht verbieten, wenn die in Artikel 74 Absatz 2 genannten Massnahmen ergriffen werden. In einer Zone, wo der Gelbfieberüberträger vorhanden ist, kann ein Staat jedoch einen oder mehrere bestimmte Flughäfen als die einzigen bezeichnen, in denen die aus einer verseuchten Zone kommenden Luftfahrzeuge landen dürfen.

 

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