0.818.102 Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969

0.818.102 Internationales Sanitätsreglement vom 25. Juli 1969

Art. 2

Nell’applicazione del presente Regolamento, ciascun Stato riconosce all’organizzazione il diritto di comunicare direttamente con l’amministrazione sanitaria del suo o dei suo territori. Ogni denuncia ed ogni informazione dell’Organizzazione all’amministrazione sanitaria è considerata come inviata allo Stato da cui essa dipende; ogni denuncia e ogni informazione dell’amministrazione sanitaria all’Organizzazione è considerata come inviata dallo Stato da cui essa dipende.

Art. 2

Jeder Staat erkennt der Organisation das Recht zu, in der Anwendung dieses Reglements mit der Sanitätsverwaltung seines oder seiner Hoheitsgebiete unmittelbar zu verkehren. Jede Meldung und jeder Bericht der Organisation an die Sanitätsverwaltung eines Staates gelten als diesem Staate erstattet, und jede Meldung und jeder Bericht der Sanitätsverwaltung eines Staates an die Organisation gelten als von diesem Staate erstattet.

 

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