1. Ogni amministrazione sanitaria invia all’Organizzazione:
2. Le amministrazioni sanitarie informano l’Organizzazione di ogni modificazione ulteriore degli elenchi indicati nel primo paragrafo del presente articolo.
3. L’Organizzazione comunica tempestivamente a tutte le amministrazioni sanitarie le informazioni che le giungono conformemente alle disposizioni del presente articolo.
1. Jede Sanitätsverwaltung übermittelt der Organisation:
2. Die Sanitätsverwaltungen melden der Organisation jede spätere Änderung der in Ziffer 1 hiervor genannten Verzeichnisse.
3. Die Organisation gibt die Angaben, welche sie gemäss den Bestimmungen dieses Artikels erhält, unverzüglich an alle Sanitätsverwaltungen weiter.
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