1. Jede Sanitätsverwaltung übermittelt der Organisation:
2. Die Sanitätsverwaltungen melden der Organisation jede spätere Änderung der in Ziffer 1 hiervor genannten Verzeichnisse.
3. Die Organisation gibt die Angaben, welche sie gemäss den Bestimmungen dieses Artikels erhält, unverzüglich an alle Sanitätsverwaltungen weiter.
1. Ogni amministrazione sanitaria invia all’Organizzazione:
2. Le amministrazioni sanitarie informano l’Organizzazione di ogni modificazione ulteriore degli elenchi indicati nel primo paragrafo del presente articolo.
3. L’Organizzazione comunica tempestivamente a tutte le amministrazioni sanitarie le informazioni che le giungono conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.