0.814.293 Convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico del Nord-Est (con all. e app.)

0.814.293 Übereinkommen vom 22. September 1992 zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (mit Anlagen und Anhängen)

annexIII/Art. 9

1.  Ogni Parte contraente impartisce alle navi e agli aeromobili incaricati dell’ispezione marittima nonché agli altri servizi competenti l’istruzione di segnalare alle proprie autorità tutti gli incidenti o le situazioni che si presentano nella zona marittima e inducono a credere che sia stata commessa una violazione delle disposizioni del presente allegato o che essa sia sul punto di essere commessa. Ogni Parte contraente le cui autorità ricevono un tale rapporto informa di conseguenza, se lo ritiene opportuno, ogni altra Parte contraente interessata.

2.  Nulla nel presente allegato pregiudica l’immunità sovrana di cui godono alcune navi in applicazione del diritto internazionale.

annexIII/Art. 9

1.  Jede Vertragspartei weist ihre Überwachungsschiffe und -luftfahrzeuge sowie ihre sonstigen in Frage kommenden Stellen an, ihren Behörden alle Ereignisse oder Umstände im Meeresgebiet zu melden, die den Verdacht erwecken, dass ein Verstoss gegen die Bestimmungen dieser Anlage stattgefunden hat oder unmittelbar bevorsteht. Jede Vertragspartei, deren Behörden eine solche Meldung erhalten, unterrichtet, wenn sie es für zweckmässig hält, jede andere betroffene Vertragspartei.

2.  Diese Anlage lässt die Staatenimmunität unberührt, die bestimmten Schiffen auf grund des Völkerrechts zusteht.

 

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