Ai fini della presente Convenzione,
1. L’espressione «acque transfrontaliere» significa tutte le acque superficiali e sotterranee che delimitano le frontiere tra due Stati o più, le attraversano o sono situate su queste frontiere; nel caso di acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare un estuario, il limite di queste acque è una linea diritta tracciata attraverso la loro imboccatura tra i punti limiti della linea di basso mare sulle rive;
2. L’espressione «impatto transfrontaliero» significa qualsiasi effetto pregiudizievole importante, prodotto sull’ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un’altra Parte, da una modifica dello stato delle acque transfrontaliere causata da una attività umana la cui origine fisica è interamente o parzialmente situata in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte. Questo effetto sull’ambiente può assumere varie forme: pregiudizio alla salute e alla sicurezza dell’uomo, alla flora, alla fauna, al suolo, all’aria, all’acqua, al clima, al paesaggio ed ai monumenti storici o ad altre costruzioni o interazioni di parecchi di questi fattori; può trattarsi anche di un pregiudizio al patrimonio culturale o alle condizioni socio-economiche derivanti da modifiche di questi fattori;
3. L’espressione «Parte» significa, salvo se diversamente indicato nel testo, una Parte contraente alla presente Convenzione;
4. L’espressione «Parti rivierasche» significa le Parti limitrofe delle stesse acque transfrontaliere;
5. L’espressione «organo comune» significa ogni commissione bilaterale o multilaterale o ogni altro meccanismo istituzionale appropriato di cooperazione tra le Parti rivierasche;
6. L’espressione «sostanze pericolose» significa le sostanze tossiche, cancerogene, mutagene, teratogene o bio-accumulative, soprattutto quando sono persistenti;
7. La definizione dell’espressione «tecnologia disponibile ottimale» figura all’annesso I della presente Convenzione.
Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.