0.783.51 Costituzione dell'Unione postale universale del 10 luglio 1964

0.783.51 Satzung des Weltpostvereins vom 10. Juli 1964

Art. 4 Relazioni eccezionali

1.  I Paesi membri i cui operatori designati forniscono servizi postali per conto di22 una copertura in territori non compresi nell’Unione sono tenuti a fungere da intermediari per gli altri Paesi membri23. Le disposizioni della Convenzione e dei suoi Regolamenti sono applicabili a queste relazioni eccezionali.

22 Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

23 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

Art. 4 Besondere Verbindungen

1.  Die Mitgliedsländer, deren benannte Betreiber Postdienste im Auftrag von Gebieten erbringen23, die dem Verein nicht angehören, sind verpflichtet, den anderen Mitgliedsländern24 als Vermittler zu dienen. Für diese besonderen Verbindungen gelten die Bestimmungen des Weltpostvertrags sowie die Ergänzenden Bestimmungen.

23 Abgeändert am Kongress von Abidjan 2021.

24 Abgeändert am Kongress von Genf 2008.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.