0.783.51 Costituzione dell'Unione postale universale del 10 luglio 1964

0.783.51 Satzung des Weltpostvereins vom 10. Juli 1964

Art. 26

1.  Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione degli78 Atti dell’Unione e di adesione a questi ultimi79 saranno depositati nel più breve tempo possibile presso il direttore generale dell’Ufficio internazionale, il quale ne notifica il deposito ai Governi dei Paesi membri.

75 Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989.

76 Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

77 Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

78 Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

79 Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

Art. 26

1.  Die Urkunden betreffend die Ratifikation der Satzung, der Zusatzprotokolle und gegebenenfalls die Genehmigung der anderen Verträge des Vereins sind innerhalb kürzester Frist beim Generaldirektor des Internationalen Büros zu hinterlegen, der diese Hinterlegung den Regierungen der Mitgliedsländer notifiziert.

79 Abgeändert an den Kongressen von Tokyo 1969 und Washington 1989.

80 Abgeändert am Kongress von Abidjan 2021.

81 Abgeändert am Kongress von Abidjan 2021.

 

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