0.783.51 Costituzione dell'Unione postale universale del 10 luglio 1964

0.783.51 Satzung des Weltpostvereins vom 10. Juli 1964

Art. 23 Applicazione degli Atti dell’Unione ai territori per cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali

1.  Qualsiasi Paese può dichiarare in qualsiasi momento che l’accettazione degli Atti dell’Unione da parte sua interessa tutti i territori per i quali assicura le relazioni internazionali o soltanto alcuni di questi.

2.  La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere inoltrata al direttore generale dell’Ufficio internazionale.

3.  In qualsiasi momento qualsiasi Paese membro può inoltrare al direttore generale dell’Ufficio internazionale una notifica al fine di denunciare l’applicazione degli Atti dell’Unione per i quali ha rilasciato la dichiarazione di cui al paragrafo 1. Questa notifica esplica i propri effetti un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del direttore generale dell’Ufficio internazionale.

4.  Le dichiarazioni e le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal direttore generale dell’Ufficio internazionale.

5.  Le disposizioni di cui ai paragrafi 1–4 non si applicano ai territori che hanno la qualifica di membro dell’Unione e per cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali.

61 Modificato dal Congresso di Washington 1989.

Art. 23 Anwendung der Vereinsverträge auf Gebiete, deren internationale Beziehungen ein Mitgliedsland wahrnimmt

1.  Jedes Land kann jederzeit erklären, dass seine Annahme der Verträge des Vereins ebenso für alle oder nur einen Teil der Gebiete gilt, deren internationale Beziehungen es wahrnimmt.

2.  Die in Absatz 1 vorgesehene Erklärung ist an den Generaldirektor des Internationalen Büros zu richten.

3.  Jedes Mitgliedsland kann die Anwendung jener Verträge des Vereins, für die es die in Absatz 1 vorgesehene Erklärung abgegeben hat, jederzeit durch Notifikation an den Generaldirektor des Internationalen Büros aufkündigen. Diese Notifikation wird nach Ablauf eines Jahres nach ihrem Eingang beim Generaldirektor des Internationalen Büros wirksam.

4.  Die Mitgliedsländer werden von den in Absatz 1 und 3 vorgesehenen Erklärungen und Notifikationen durch den Generaldirektor des Internationalen Büros in Kenntnis gesetzt.

5.  Die Absätze 1–4 gelten nicht für Gebiete, die die Eigenschaft eines Mitglieds des Vereins besitzen und deren internationale Beziehungen ein Mitgliedsland wahrnimmt.

62 Abgeändert am Kongress von Washington 1989.

 

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