0.748.710.1 Convenzione del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

Art. 22

1.  Dopo l’entrata in vigore, la presente convenzione è aperta all’adesione di ciascun Stato membro dell’organizzazione delle Nazioni Unite o di una loro istituzione
specializzata.

2.  L’adesione avviene mediante deposito dell’istrumento presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e prende effetto 90 giorni dopo la data del deposito.

Art. 19

Dieses Abkommen liegt bis zum Zeitpunkt seines Inkrafttretens nach Artikel 21 für jeden Staat zur Unterzeichnung auf, der zu diesem Zeitpunkt Mitglied der Vereinten Nationen oder einer der Sonderorganisationen ist.

 

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