0.748.710.1 Convenzione del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

Art. 21

1.  La presente convenzione entra in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del dodicesimo istrumento di ratificazione. Per gli Stati che la ratificano successivamente, essa entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del rispettivo istrumento di ratificazione,

2.  Con l’entrata in vigore, la presente convenzione è registrata, per il tramite dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, presso il Segretario generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 18bis

Dieses Abkommen berührt nicht das Recht, Schadensersatzansprüche nach nationalem Recht gegen eine nach Artikel 8 oder Artikel 9 abgesetzte oder übergebene Person geltend zu machen.

16 Eingefügt durch Art. XIII des Prot. vom 4. April 2014, von der BVers genehmigt am 18. Dez. 2020 und in Kraft für die Schweiz seit 1. Aug. 2021 (AS 2021 469; BBl 2020 5123).

 

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