0.748.710.1 Convenzione del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

Art. 15

1.  Riservate le disposizioni dell’articolo precedente, le persone sbarcate conformemente all’articolo 8 paragrafo 1, o consegnate conformemente all’articolo 9 paragrafo 1, o, ancora, sbarcate dopo la perpetrazione d’un atto di cui all’articolo 11 paragrafo 1, che desiderano continuare il viaggio verso una destinazione di propria scelta, possono farlo, tosto possibile, se la legislazione dello Stato d’atterramento non esige la loro presenza per il perseguimento penale e la procedura d’estradizione.

2.  Con riserva delle leggi concernenti l’entrata, l’ammissione, l’estradizione e il rinvio di persone, ciascun Stato contraente, nel territorio del quale sia stata sbarcata una persona conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 paragrafo 1 o consegnata conformemente all’articolo 9 paragrafo 1 o, ancora, sbarcata per la perpetrazione d’un atto di cui all’articolo 11 paragrafo 1, concede a quest’ultima persona un trattamento che, per quanto concerne la protezione e la sicurezza, non risulti meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini in casi analoghi.

Art. 15bis 13

1. Ciascuno Stato contraente è incoraggiato a prendere i provvedimenti necessari ad avviare gli opportuni procedimenti penali o amministrativi o altre azioni legali contro chiunque a bordo di un aeromobile commetta un’infrazione o un atto, come descritti nell’articolo 1 paragrafo 1, e in particolare:

a)
un atto di violenza fisica o una minaccia di compiere un tale atto contro un membro dell’equipaggio; oppure
b)
il rifiuto di obbedire a un ordine legittimo impartito dal comandante dell’aeromobile o per suo conto al fine di garantire la sicurezza dell’aeromobile o delle persone o dei beni a bordo.

2. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica il diritto di ciascuno Stato contraente di introdurre o mantenere nella propria legislazione nazionale adeguati provvedimenti per sanzionare gli atti di indisciplina o di disturbo commessi a bordo.

13 Introdotto dall’art. X del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall’AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Art. 14

1.  Kann oder will eine Person, die in Übereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 1 abgesetzt, in Übereinstimmung mit Artikel 9 Absatz 1 übergeben oder nach Begehung einer in Artikel 11 Absatz 1 erwähnten Handlung abgesetzt worden ist, ihre Reise nicht fortsetzen und weigert sich der Landestaat, sie aufzunehmen, so kann dieser, sofern die betroffene Person nicht seine Staatsangehörigkeit besitzt oder nicht in ihm ihren ständigen Aufenthalt hat, sie in den Staat, dem sie angehört oder in dem sie sich ständig aufhält, oder in den Staat zurückschicken, in dessen Hoheitsgebiet sie ihre Flugreise begonnen hat.

2.  Das Absetzen, die Übergabe, die Inhaftnahme oder andere Massnahmen nach Artikel 13 Absatz 2 oder das Zurückschicken der betroffenen Personen gelten nicht als rechtmässige Einreise in das Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats im Sinne seiner Rechtsvorschriften über die Einreise oder den Aufenthalt von Personen; dieses Abkommen berührt nicht die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats über die Ausweisung von Personen aus seinem Hoheitsgebiet.

 

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