0.748.710.1 Convenzione del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

Art. 13

1.  Ciascun Stato contraente deve accettare una persona consegnatagli dal comandanti d’un aeromobile, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 paragrafo 1.

2.  Ciascun Stato contraente, qualora lo ritenga giustificato dalle circostanze, può disporre la detenzione o altre misure nell’intento di garantire la presenza di qualsiasi persona autrice presunta d’un atto di cui all’articolo 11 paragrafo 1 come anche di qualsiasi persona che gli sia stata consegnata. La detenzione e le misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato di cui si tratta; esse possono essere praticate soltanto per il tempo necessario all’avviamento dei procedimenti penali o d’una procedura d’estradizione.

3.  Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo precedente può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato della sua cittadinanza; per tale scopo le sono concesse tutte le agevolazioni.

4.  Ciascun Stato contraente cui sia stata consegnata una persona conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 paragrafo 1 o sul cui territorio sia atterrato un aeromobile in seguito a perpetrazione, a bordo, di uno degli atti di cui all’articolo 11 paragrafo 1, procede immediatamente a un’inchiesta preliminare per stabilire i fatti.

5.  Se uno Stato ha posto in stato di detenzione una persona conformemente alle disposizioni del presente articolo, ne avvisa immediatamente lo Stato d’immatricolazione dell’aeromobile, quello di cittadinanza del detenuto e, se risulta opportuno, tutti gli altri Stati interessati, comunicando parimente le circostanze che giustificano la detenzione. Lo Stato che procede all’inchiesta preliminare di cui al paragrafo 4 del presente articolo comunica tempestivamente le conclusioni agli Stati di cui sopra indicando loro se esso intende esercitare la propria competenza.

12 Per l’assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America, vedi l’art. 36 della LF del 3 ott. 1975 relativa al Tratt. concluso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93).

Art. 12

Jeder Vertragsstaat gestattet dem Kommandanten eines Luftfahrzeugs das in einem andern Vertragsstaat eingetragen ist, eine Person auf Grund des Artikels 8 Absatz 1 abzusetzen.

 

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