0.748.127.196.54 Accordo provvisorio del 9 dicembre 1946 concernente i trasporti aerei fra la Svizzera e il Portogallo (con Scambio di note)

0.748.127.196.54 Provisorische Vereinbarung vom 9. Dezember 1946 zwischen der Schweiz und Portugal betreffend Lufttransporte (mit Notenaustausch)

Art. 5

a)  Le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti contraenti che reggono l’entrata e l’uscita dal rispettivo territorio di aeromobili adibiti alla navigazione internazionale, o che disciplinano l’esercizio e la navigazione di detti aeromobili mentre si trovano entro i confini del loro territorio sono applicabili anche agli aeromobili dell’impresa o delle imprese dell’altra Parte contraente.

b)  I passeggeri, gli equipaggi e gli speditori di merci sono tenuti a conformarsi, sia personalmente sia per mezzo di un terzo che agisca in loro nome e per loro conto, alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano, sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti, l’entrata, il soggiorno e l’uscita dei passeggeri, degli equipaggi o delle merci, come per esempio quelli che si applicano all’entrata, alle formalità di congedo, all’immigrazione, ai passaporti, alle operazioni doganali ed alla quarantena.

Art. 5

a)  Die Gesetze und Verordnungen jedes Vertragsstaates über den Einflug von für die internationale Luftfahrt benützten Luftfahrzeugen in sein Staatsgebiet oder deren Wegflug aus demselben oder über den Betrieb und Verkehr solcher Luftfahrzeuge, während sie sich innerhalb seines Gebietes befinden, sind anwendbar auf die Luftfahrzeuge der Unternehmung oder der Unternehmungen des anderen Vertragsstaates.

b)  Die Fluggäste, Besatzungen und Absender von Waren – oder Dritte, die in ihrem Namen und für ihre Rechnung handeln – sind gehalten, sich den Gesetzen und Verordnungen, die auf dem Gebiete jedes Vertragsstaates die Einreise, den Aufenthalt und die Ausreise von Fluggästen, Besatzungen oder Waren regeln, wie Vorschriften über Eintritte, Abfertigung, Einwanderung, Pässe, Zollwesen und Quarantäne, zu unterziehen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.