0.747.711 Protocollo del 10 marzo 1988 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

0.747.711 Protokoll vom 10. März 1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden

Art. 7

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogni momento successivo allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato nello strumento di denuncia.

4. Una denuncia della Convenzione compiuta da uno Stato Parte sarà considerata come una denuncia del presente Protocollo da questo stesso Stato.

Art. 7

1. Dieses Protokoll kann von jedem Vertragsstaat jederzeit nach Ablauf eines Jahres nach dem Tag des Inkrafttretens des Protokolls für den betreffenden Staat gekündigt werden.

2. Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Kündigungsurkunde beim Generalsekretär.

3. Eine Kündigung wird ein Jahr oder einen gegebenenfalls in der Kündigungsurkunde angegebenen längeren Zeitabschnitt nach Eingang der Kündigungsurkunde beim Generalsekretär wirksam.

4. Eine Kündigung des Übereinkommens durch einen Vertragsstaat gilt als Kündigung dieses Protokolls durch den betreffenden Vertragsstaat.

 

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