0.747.711 Protocollo del 10 marzo 1988 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

0.747.711 Protokoll vom 10. März 1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden

Art. 6

1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati hanno, sia firmato il Protocollo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tuttavia, il presente Protocollo non può entrare in vigore prima dell’entrata in vigore della Convenzione.

2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o di adesione a quest’ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

Art. 6

1. Dieses Protokoll tritt 90 Tage nach dem Tag in Kraft, an dem drei Staaten es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet oder eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben. Dieses Protokoll tritt jedoch nicht vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens in Kraft.

2. Für einen Staat, der eine Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Protokoll hinterlegt, nachdem die Bedingungen für sein Inkrafttreten erfüllt sind, wird die Ratifikation, die Annahme, die Genehmigung oder der Beitritt 90 Tage nach der Hinterlegung wirksam.

 

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