0.747.224.022 Accordo del 21 maggio 1954 su le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno

0.747.224.022 Abkommen vom 21. Mai 1954 über die Arbeitsbedingungen der Rheinschiffer

Art. 30

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sarà avvenuto il deposito dell’ultimo strumento di ratificazione da parte di tutti i Paesi contraenti rivieraschi del Reno e da parte del Belgio. Per ciascuno degli altri Paesi rappresentati nella Commissione centrale per la navigazione del Reno, esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sarà stato depositato il rispettivo strumento di ratificazione.

Art. 30

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats nach Ablauf des Monats in Kraft, in dem die letzte Ratifikationsurkunde aller vertragschliessenden Rheinuferstaaten und Belgiens hinterlegt worden ist. Für jeden anderen in der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt vertretenen Staat tritt das Abkommen in Kraft am ersten Tag des dritten Monats nach Ablauf des Monats, in dem seine Ratifikationsurkunde hinterlegt worden ist.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.