0.747.224.022 Accordo del 21 maggio 1954 su le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno

0.747.224.022 Abkommen vom 21. Mai 1954 über die Arbeitsbedingungen der Rheinschiffer

Art. 29

Tutti gli strumenti di ratificazione del presente Accordo saranno depositati presso il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, il quale provvederà alla loro registrazione e alla notificazione del loro ricevimento ai Paesi indicati nell’articolo 28.

Art. 29

Jede Ratifikationsurkunde zu diesem Abkommen wird beim Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes hinterlegt, der sie einträgt und den in Artikel 28 bezeichneten Staaten Kenntnis vom Eingang der Urkunde gibt.

 

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