0.747.224.022 Accordo del 21 maggio 1954 su le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno

0.747.224.022 Abkommen vom 21. Mai 1954 über die Arbeitsbedingungen der Rheinschiffer

Art. 20

Non possono essere considerati giorni di congedo annuo pagato:

a.
le interruzioni di servizio dovute a malattia o incidente;
b.
i periodi di servizio militare obbligatorio;
c.
i giorni di viaggio a casa, andata e ritorno, se, a domanda del datore di lavoro, il congedo annuo non è preso per un periodo continuato.

Art. 20

Auf den bezahlten Jahresurlaub dürfen nicht angerechnet werden:

a)
Arbeitsunterbrechungen infolge von Krankheit oder Unfall;
b)
Abwesenheiten zur Erfüllung der Wehrpflicht;
c)
Reisetage zum und vom Wohnort, wenn der Jahresurlaub auf Wunsch des Arbeitgebers geteilt wird.
 

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